Si realizzerebbe di conseguenza un capovolgimento della regola che cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti ancora quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’innocenza dell’incolpato. Già dal opinione oggettivo, alcune condotte omicide sono specialmente gravi: chi https://www.avvocatopenalistanapoli.com/avvocati-penalisti-genova-arresto-detenzione.html